REGOLAMENTO
articolo 1

Il Circolo Vela Cesenatico (C.V.C) ha come scopo la promozione e la pratica dello sport della vela e la diffusione di iniziative legate al mare.
La conduzione del C.V.C è affidata al Consiglio Direttivo il quale prende tutte le decisioni tecniche ed amministrative nel pieno rispetto delle norme previste dallo Statuto

articolo 2

Il C.V.C mette a disposizione opportuni spazi dove i Soci possono lasciare la loro imbarcazione.
La Sede Sociale è riservata ai Soci ed ai loro familiari in regola con il pagamento della quota annuale.
Le quote andranno saldate entro il 30 aprile di ciascun anno.

articolo 3

Ogni Socio che lascia la propria imbarcazione presso il C.V.C, lo fa sotto la propria responsabilità ed accetta in toto lo Statuto della Associazione ed il presente Regolamento.

articolo 4

Il posto barca è assegnato dal Segretario o da un suo incaricato e non può essere cambiato per nessun motivo senza il consenso dello stesso.
Il Custode del C.V.C ha facoltà in qualsiasi momento, per motivi di ordine, di necessità temporanea o di sicurezza, di cambiare il posto alle imbarcazioni sino al cessato bisogno

articolo 5

Ogni imbarcazione deve essere, al rientro dal mare, solidamente ancorata al suolo.
Wind-surf, kite o carrelli, dovranno essere opportunamente collocati negli spazi loro destinati.
Il proprietario della imbarcazione che, per qualsiasi circostanza, arrechi danni alle altre imbarcazioni o alle strutture del C.V.C, è tenuto a risponderne e a rifonderli.
In nessun caso il C.V.C ed il suo Consiglio Direttivo, è da ritenersi responsabile per furti alle attrezzature o per eventuali danni alle imbarcazioni.

aricolo 6

Ogni armatore è responsabile della pulizia del proprio posto barca.
L’ area è servita da raccoglitori per i rifiuti che devono essere utilizzati.

articolo 7

Il lavaggio delle imbarcazioni dovrà avvenire esclusivamente nel proprio posto barca.
Si raccomanda un consumo di acqua limitato alle reali esigenze.

articolo 8

L’ uscita ed il ritorno in mare delle imbarcazioni, dovrà avvenire nell’ apposita corsia delimitata da boe.
La responsabilità in uscita ed in rientro, resta comunque del timoniere.

articol 9

La corsia di accesso in mare ed il tratto di battigia di competenza demaniale, dovranno essere sempre liberi da carrelli o da imbarcazioni in armo o in disarmo.

articol 10

I carrelli d’ alaggio devono sempre essere lasciati, durante le uscite in mare, all’ interno della concessione del C.V.C come da Ordinanza della Capitaneria di Porto (non sulla battigia o sulla scogliera).

articol 11

Il magazzino va utilizzato esclusivamente come deposito per le vele, le relative attrezzature (derive, timoni ecc.) e gli indumenti tecnici necessari per le uscite in mare.
Questa attrezzatura velica va riposta negli appositi ripiani facendo attenzione a mantenere il massimo ordine.
Non è consentito ingombrare con altri oggetti né il magazzino, né l’ area scoperta.

articolo 12

I Soci che utilizzano le attrezzature del C.V.C , sono pregati di riporre gli attrezzi utilizzati al posto originario.

articolo 13

La spiaggia in concessione al C.V.C è a disposizione dei Soci e dei familiari in regola con il pagamento delle quote sociali.
Il C.V.C mette a disposizione dei Soci tende parasole in numero limitato e concordato con la Capitaneria di Porto.
E’ vietato utilizzare attrezzature parasole proprie (ombrelloni ecc.).
All’ orario di chiusura, la spiaggia deve essere libera da ogni attrezzatura di proprietà personale.
I Soci devono prestare la massima cura alle attrezzature sociali ed al rispetto della pulizia
dell’ arenile.
Le zone di passaggio delle imbarcazioni e la parte di arenile non occupata dalle tende parasole, dovrà essere lasciata sempre a disposizione dei natanti in stazionamento temporaneo e dei carrelli di alaggio

articolo 14

E’ vietato introdurre cani ed altri animali all’ interno del C.V.C anche se al guinzaglio.

articolo 15

All’ interno del C.V.C non è consentito alcun tipo di gioco con palloni, racchettoni ecc

articolo 16

Per il consumo di colazioni, pranzi o cene, vanno utilizzati esclusivamente gli appositi spazi.
Non è consentito consumare panini o altro, sotto la tettoia.

articolo 17

La conservazione dei locali e delle attrezzature del C.V.C, è affidata all’ educazione, alla disciplina ed all’ attaccamento al sodalizio di ciascun Socio.
Il comportamento deve essere improntato al reciproco rispetto ed alla buona educazione.
A norma di Statuto, il Consiglio Direttivo può assumere provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio che non rispetti queste norme basilari

articolo 18

I Soci che, in qualunque modo, arrechino danni alle proprietà del C.V.C, sono tenuti alla completa rifusione dei danni nei modi e nelle misure che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

articolo 19

Né il Consiglio Direttivo, né il C.V.C. rispondono di oggetti mancanti sia dal magazzino che dalle aree di pertinenza del C.V.C.

articolo 20

Il periodo di apertura del C.V.C è fissato dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno.
Al di fuori di queste date non verranno garantiti i servizi sociali e l’ apertura della Sede e dei depositi.
La presenza del Custode non coincide esattamente con il periodo sopra indicato.
Negli altri periodi, per allenamenti o attività agonistiche, saranno a disposizioni le chiavi presso persone indicate dal Consiglio Direttivo.

articolo 21

Le imbarcazioni al tramonto (e comunque non oltre le ore 20,00), dovranno essere all’ interno
del C.V.C.
Il cancello lato mare verrà chiuso alle ore 20,00

articolo 22

Le ordinanze della Capitaneria di Porto e le varie disposizioni delle Autorità in materia di sicurezza in mare, vanno sempre osservate.

articolo 23

E’ fatto obbligo ai Soci di leggere le comunicazioni sociali e le ordinanze della Capitaneria di Porto esposte in bacheca.

articolo 24

Il parcheggio delle auto è consentito ai soli Soci Armatori.
Nel parcheggiare, i Soci dovranno utilizzare sempre il posto auto “a monte”, al fine di evitare inutili sprechi di posti auto disponibili per altri Soci.

articolo 25

I Soci possono occasionalmente invitare come “ospiti” persone estranee al Circolo per visitare il C.V.C ed intrattenersi in compagnia del Socio invitante.

articolo 26

I figli dei Soci Armatori, al raggiungimento della maggiore età e qualora siano a carico della famiglia, possono essere annualmente presentati come ospiti familiari e tenuti al pagamento della quota relativa.
Il limite è il ventiquattresimo anno di età purchè gli stessi non costituiscano prima un nucleo familiare proprio

articolo 27

L’ espressione “ospite familiare” è da intendersi riferita a qualsiasi componente del nucleo familiare

articolo 28

Le imbarcazioni di proprietà del C.V.C sono destinate prioritariamente a:
assistenza scuola vela, allenamenti atleti della squadra agonistica, assistenza regate e sicurezza in mare.
Il loro uso è regolato dal Custode che, in accordo con il Consiglio Direttivo, autorizzerà le persone idonee al loro utilizzo.
In nessun caso tali mezzi, compreso il carrello porta barche, potranno essere utilizzati dai Soci per un uso privato

Consegnato, letto ed approvato dall’ Assemblea Ordinaria dei Soci il 23 marzo 2003


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